CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di
pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore
ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono
essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del
presente contratto si intende per:
a) organizzatore
di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al
seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il
soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore
di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico
o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di
pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è
anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.
20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore
ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi
dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell’organizzatore;
- estremi della
polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di
validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore
inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei
tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di
prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87,
comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura
dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa
e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo,
risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di
trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di
cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra.
Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Prima della
partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti
la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10.
Il consumatore
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,
4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore
può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del
prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in
modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire
di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico
abbia valore inferiore al primo;
- alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e la penale nelle seguenti misure:
A) Pacchetti
turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorno in
albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
- 10% della quota di
partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di
partecipazione sino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza;
- 100% della quota
di partecipazione dopo tali termini.
B) Pacchetti
turistici con voli regolari a tariffa speciale o It
con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non stop). Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di
trasporto.
- 10% della quota di
partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di
partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di
partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima
della partenza;
- 100% della quota
di partecipazione dopo tali termini.
C) Pacchetti
turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non stop) o con
IT di gruppo intercontinentali.-Crociere marittime.
Pacchetti turistici con soggiorno in hotels, appartamenti, residence, ville e
villaggi in formula affitto:
- 10% della quota di
partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di
partecipazione dal 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50 % della quota
di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di
partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso
comunque il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota
di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore
rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione;
d. il sostituto
rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il
cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori
modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle
trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale -
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
In ogni caso i
consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore.
I consumatori
dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e,
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
Inoltre, al fine
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori
dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
Il consumatore è
sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la
richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento
dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt.
94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non
potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore
dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo
Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del
prezzo versato;
b) rimpatrio nel
caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve
altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti
aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
B)
CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1;
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. Viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel,
Assoviaggi, Astoi e Fiavet
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Mondial Assistance
- Polizza n. 159596
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi - Trieste
in collaborazione con Palma d.o.o. Slovenia
Programma presentato alla Dir. Reg. del Turismo
Reg. F.V.G.
(art. 9 legge Reg. 90 dd. 24/12/1982)
LICENZA n. 689 dd.
09/09/1993 - Trieste, gennaio 2011